La detrazione di cui
usufruiscono gli interventi di coibentazione è del 65% entro il 31/12/2013.
Oggetti del bonus sono tre tipi di isolamento: acustico, termico e
termo-acustico. Si possono fare interventi su pareti verticali, tetti e solai.
I requisiti generali che l’immobile deve possedere per
ottenere i benefici fiscali per il settore dell’isolamento sono i seguenti:
Deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta
di accatastamento in corso e con IMU pagata, se dovuta;
In caso di demolizione, è ammessa a detrazione la sola “fedele ricostruzione”,
nel rispetto di volumetria e sagoma dell’edificio preesistente. Di conseguenza,
la successiva ricostruzione non può prevedere ampliamenti, che
pregiudicherebbero completamente il diritto alla detrazione;
In caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti ,
la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente.
Inoltre, in questo caso, non è consentito far riferimento al comma 344 ma ai
singoli commi 345, 346 e 347, per i quali la detrazione è subordinata alle
caratteristiche tecniche dei singolo elementi costruttivi o dei singoli
impianti.
Requisiti specifici
L’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti (e
non come nuova installazione);
Deve delimitare un locale riscaldato verso l’esterno o verso vani non
riscaldati;
Deve assicurare un valore di trasmittanza termica (U) uguale o inferiore a
quello riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010 (per interventi dal 2010).
Il via libera deve essere a firma di un tecnico abilitato (ingegnere,
architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale.






